Art. 20 — Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
All'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al primo periodo e' aggiornato in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 sui criteri tecnici di sicurezza e le relative norme tecniche aggiornate necessarie.»;
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I gestori dei sistemi di trasporto, dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a pubblicare le norme tecniche in conformita' del presente articolo, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualita', odorizzazione e pressione del gas. I gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione sono altresi' tenuti a pubblicare gli oneri per la connessione del gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.».
Testo vigente dal 31 luglio 2026
