Art. 13 — Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I gestori del sistema di distribuzione sono responsabili nell'assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale, ivi incluso per l'iniezione del biometano, e di gestire, mantenere e sviluppare o dismettere nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente, degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e dell'efficienza energetica.»;
- 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto tipo deve prevedere la responsabilita' del gestore del sistema di distribuzione di assicurare una gestione efficiente della qualita' del gas nei suoi sistemi, in linea con le norme applicabili in materia di qualita' del gas, ove cio' sia necessario per la gestione del sistema a motivo dell'iniezione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio.»;
- b)dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: «10-bis. Con deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sono definiti e classificati come sistema di distribuzione chiuso i sistemi che distribuiscono gas naturale all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, fatto salvo i casi di uso accidentale da un numero limitato di clienti civili, non rifornisce i clienti civili, purche' alternativamente:
- a)per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema siano integrati;
- b)il sistema distribuisca gas naturale principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi collegate. 10-ter. L'ARERA provvede a esentare i gestori di sistemi di distribuzione chiusi del gas naturale dall'obbligo che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore. In tali casi di esenzione concessa da ARERA le tariffe applicabili o le relative metodologie di calcolo sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 78 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso del gas naturale. Il riconoscimento della esenzione concessa dall'ARERA non subisce pregiudizi nei casi di uso accidentale da parte di un numero limitato di clienti civili assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso. I sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione.».
Testo vigente dal 31 luglio 2026
