Art. 35 — Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'alinea, dopo le parole: «dalla legge 14 novembre 1995, n. 481» sono aggiunte le seguenti: «, in stretta consultazione con le altre autorita' nazionali competenti, inclusa l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e, se del caso, le pertinenti autorita' degli Stati membri limitrofi e dei paesi limitrofi, fatte salve le rispettive competenze»;
- b)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno concorrenziali, flessibili, sicuri e ecologicamente sostenibili nell'Unione europea, nonche' l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea, oltre a garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas naturale e dell'idrogeno e far avanzare l'integrazione del sistema energetico, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine e contribuendo in tal modo all'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di clima ed energia;»;
- c)la lettera a-ter) e' sostituita dalla seguente: «a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica, gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, gas naturale e idrogeno e sviluppare adeguate capacita' di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea;»;
- d)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace sotto il profilo dei costi e tenendo conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto", lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con agli obiettivi generali in materia di politica energetica e climatica, l'efficienza energetica nonche' l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e distribuzione, agevolandone il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche dell'energia elettrica e del riscaldamento;»;
- e)la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) agevolare la connessione e l'accesso alla rete di nuove capacita' di produzione e di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire la connessione e l'accesso di nuovi operatori nei mercati e l'immissione dell'energia elettrica e del gas e idrogeno da fonti di rinnovabili;»;
- f)alla lettera d-bis), dopo le parole: «di trasmissione dell'energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, del gas e idrogeno da fonti rinnovabili»;
- g)alla lettera e), dopo le parole: «tutela dei consumatori» sono aggiunte le seguenti: «in stretto coordinamento con le pertinenti autorita' di tutela dei consumatori e in consultazione con i pertinenti organismi dei consumatori».
Testo vigente dal 31 luglio 2026
