Art. 1 — Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale
Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attivita' di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere. Resta in vigore la disciplina vigente per le attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche ((al gas rinnovabile, al gas a basse emissioni di carbonio, al biometano)) al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza ((, al fine di realizzare mercati del gas concorrenziali, sicuri e sostenibili dal punto di vista ambientale)). ((Non sono ammesse discriminazioni tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi)). ((Al fine di favorire la decarbonizzazione, e' sempre ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per i gas rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio che siano pur sempre conformi alle norme sulla concorrenza dell'Unione europea. E' ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento purche' la durata non si protragga oltre il 31 dicembre 2049)).
Testo vigente dal 15 agosto 2026
