Art. 29 — Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
All'articolo 124, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «delle ragioni di fatto e di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «dei motivi». All'articolo 126 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «la propria accettazione» sono inserite le seguenti: «, verificata la disponibilita' di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione»;
- b)al comma 2, le parole: «l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura». 3. All'articolo 131 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il mandato e' sottoscritto dal giudice delegato ed e' comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»; 4. All'articolo 136, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «di cui all'articolo 233, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 234»; 5. All'articolo 137, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: «di cui all'articolo 233, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 234». 6. All'articolo 140 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando il comitato e' chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.»;
- b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, oppure in caso di impossibilita' di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.».
Testo vigente dal 27 settembre 2024
