Al fine di realizzare un'efficace cooperazione amministrativa, l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente alle motivate richieste di informazione delle autorita' richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l'invio di documenti e informazioni circa la legalita' dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi. Al fine di consentire all'autorita' competente di fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2, i destinatari della prestazione di servizi stabiliti in Italia ((, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 1, comma 2-bis, stabilite in Italia,)) comunicano all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie. Lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno, di seguito IMI, o per via telematica nel rispetto dei seguenti termini:

  • a)entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedano la consultazione di registri. Le ragioni di urgenza sono espressamente indicate nella richiesta unitamente agli elementi idonei a comprovarla;
  • b)entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli altri casi. L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' applicare gli accordi e le intese bilaterali relativi alla cooperazione amministrativa al fine di accertare e monitorare le condizioni applicabili ai lavoratori distaccati, fermo restando l'utilizzo, per quanto possibile, di IMI, per lo scambio delle informazioni. Nel caso in cui vi siano obiettive difficolta' a rispondere alla richiesta di informazioni o ad eseguire i controlli e le ispezioni nei termini espressamente previsti nella richiesta, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne fornisce tempestiva comunicazione all'autorita' richiedente al fine di individuare una soluzione. Nel caso in cui l'autorita' competente ravvisi casi di irregolarita', si attiva senza ritardo affinche' tutte le informazioni pertinenti siano trasmesse tramite IMI allo Stato membro interessato. La richiesta di informazioni non e' ostativa all'adozione di misure atte a prevenire possibili violazioni delle disposizioni del presente decreto. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca con le autorita' competenti di altri Stati membri e' svolta a titolo gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui si riferiscono. (( Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non sia in possesso delle informazioni richieste dall'autorita' dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore e' distaccato sollecita le autorita' o gli organismi che le detengono. In caso di omissioni o ritardi persistenti a rendere le informazioni necessarie da parte dell'autorita' competente dello Stato membro dal quale il lavoratore e' distaccato, l'Ispettorato nazionale del lavoro informa tempestivamente la Commissione europea. ))

Testo vigente dal 30 settembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 2016 al 30 settembre 2020. 80 parole aggiunte in 2 capoversi.

… ai commi 1 e 2, i destinatari della prestazione di servizi stabiliti in Italiaaggiunto: , ivi incluse le imprese di cui all'articolo 1, comma 2-bis, stabilite in Italia, comunicano all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie. Lo scambio delle informazioni avviene …

… titolo gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui si riferisconoaggiunto: . Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non sia in possesso delle informazioni richieste dall'autorita' dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore e' distaccato sollecita le autorita' o gli organismi che le detengono. In caso di omissioni o ritardi persistenti a rendere le informazioni necessarie da parte dell'autorita' competente dello Stato membro dal quale il lavoratore e' distaccato, l'Ispettorato nazionale del lavoro informa tempestivamente la Commissione europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari