Autenticita' del distacco Ai fini dell'accertamento dell'autenticita' del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attivita' diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:

  • a)il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unita' produttive;
  • b)il luogo in cui l'impresa e' registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attivita' svolta, ad un albo professionale;
  • c)il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
  • d)la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
  • e)il luogo in cui l'impresa esercita la propria attivita' economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
  • f)il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificita' delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
  • g)ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva. Al fine di accertare se il lavoratore e' distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2 e, altresi', i seguenti elementi:
  • a)il contenuto, la natura e le modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
  • b)la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attivita' nello Stato membro da cui e' stato distaccato;
  • c)la temporaneita' dell'attivita' lavorativa svolta in Italia;
  • d)la data di inizio del distacco;
  • e)la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attivita' nello Stato membro da cui e' stato distaccato;
  • f)la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalita' di pagamento o rimborso;
  • g)eventuali periodi precedenti in cui la medesima attivita' e' stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
  • h)l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
  • i)ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore e' considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro ne' superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.

Testo vigente dal 21 luglio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136~art3 · fonte del testo

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