Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o piu' lavoratori, in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unita' produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unita' produttiva in Italia. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita' produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresi' alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita' produttiva in Italia, uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore e' considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. L'autorizzazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non e' richiesta alle agenzie di somministrazione di cui ai commi 2 e 2-bis che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall'autorita' competente di un altro Stato membro. (( Alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, si applicano le disposizioni di cui al Capo III-bis. )) Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1. Il presente decreto non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile.

Testo vigente dal 21 marzo 2023

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Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 2020 al 21 marzo 2023. 13 parole tolte, 19 parole aggiunte.

Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o piu' lavoratoritolto: ..., in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra … un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall'autorita' competente di un altro Stato membro. tolto: Nel settore del aggiunto: Alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su stradatolto: , il presente decreto si applica anche alle ipotesi aggiunto: e di cabotaggio di cui al tolto: capo aggiunto: Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al tolto: capo aggiunto: Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009aggiunto: , si applicano le disposizioni di cui al Capo III-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 10 e 11 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136~art1 · fonte del testo

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