Art. 9 — Misure di accompagnamento
Nell'ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea, lo Stato italiano adotta le misure necessarie a sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca, nonche' della vigilanza sul rispetto della normativa vigente, con gli altri Stati membri.
Testo vigente dal 21 luglio 2016
