Art. 12-quinquies — Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo
Alle prestazioni transnazionali di servizi di cui all'articolo 12-bis, commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, commi 1 e 1-bis, e di cui agli articoli 5, 7 e 8 del presente decreto, nonche' le disposizioni dell'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per la notifica e l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 12-septies, comma 5, si applicano le procedure di cui al Capo IV. Le prestazioni di servizi di trasporto rientrano nelle attivita' monitorate dall'Osservatorio di cui all'articolo 6.
Testo vigente dal 21 marzo 2023
