Art. 6 — Contabilizzazione degli elementi dell'attivo (articoli 2, punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 8 e 9, 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi), della direttiva 2013/34/UE

I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono contabilizzati per l'importo erogato. Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto e' rappresentato da qualsiasi corrispettivo, inclusi i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo e' segnalata nella nota integrativa. I costi di distribuzione restano esclusi. Il costo degli elementi fungibili, inclusi i valori mobiliari, appartenenti alla medesima categoria, definita anche in base alla destinazione di tali elementi ai sensi dell'articolo 8, puo' essere calcolato anche sulla base di valori medi ponderati o secondo i metodi «ultimo entrato, primo uscito» «primo entrato, primo uscito» o un metodo che rifletta la miglior prassi generalmente accettata. Nella nota integrativa e' indicato il valore corrente dei titoli.

Testo vigente dal 1 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136~art6 · fonte del testo

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