Art. 36 — Contenuto della nota integrativa (articolo 16, paragrafo 1, lettere a) ed e); articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d), e), g), p), q) ed r); articolo 24, paragrafo 9; articolo 28, paragrafi 1, 2, lettere a), b), c) e d), e 3 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 86/635/CEE

[1]Si applicano gli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m) ed n), tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarita' dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d'esercizio, tra cui quanto segue:

  • a)nell'indicare le operazioni fra parti correlate, non sono incluse le operazioni fra parti correlate comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento;
  • b)nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, e' indicato a parte il numero di dipendenti occupati in media da imprese che sono oggetto del consolidamento proporzionale; e, c)

[2]nell'indicare l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonche' dei crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria, sono indicati soltanto gli importi concessi dall'intermediario controllante e dalle sue controllate ai membri di detti organi dell'intermediario controllante. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica:

  • a)l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'articolo 28;
  • b)l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 32;
  • c)l'elenco delle partecipazioni alle quali e' applicato il metodo di cui all'articolo 33;
  • d)l'elenco delle altre imprese controllate, collegate o sottoposte al controllo congiunto. Gli elenchi previsti nel comma 2 indicano per ciascuna impresa:
  • a)la denominazione e la sede;
  • b)le quote possedute, direttamente o per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;
  • c)se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
  • d)la ragione della inclusione nell'elenco, se gia' non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c). Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente. E' consentito omettere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e' fatta menzione nella nota integrativa.

Testo vigente dal 1 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136~art36 · fonte del testo

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