Art. 31 — Rapporti reciproci (articoli 24, paragrafo 7, e 6, paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2013/34/UE

Sono eliminati dal bilancio consolidato:

  • a)i rapporti attivi e passivi e le operazioni «fuori bilancio» fra le imprese incluse nel consolidamento;
  • b)i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;
  • c)i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio. Le eliminazioni indicate nel comma 1 possono essere omesse se di importo irrilevante.

Testo vigente dal 1 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136~art31 · fonte del testo