Art. 31 — Rapporti reciproci (articoli 24, paragrafo 7, e 6, paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2013/34/UE
Sono eliminati dal bilancio consolidato:
- a)i rapporti attivi e passivi e le operazioni «fuori bilancio» fra le imprese incluse nel consolidamento;
- b)i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;
- c)i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio. Le eliminazioni indicate nel comma 1 possono essere omesse se di importo irrilevante.
Testo vigente dal 1 settembre 2015
