Art. 5 — Criteri per la redazione dei conti del bilancio (articoli 4, paragrafo 4, 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), paragrafo 2, e 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE

Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi previsti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico costituiscono i conti del bilancio, che sono redatti dagli intermediari non IFRS secondo le disposizioni del presente decreto e gli atti di cui all'articolo 43. Le modalita' di tenuta del sistema contabile adottate dagli intermediari non IFRS devono consentire il raccordo con i conti del bilancio. I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purche' nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Gli atti di cui all'articolo 43 disciplinano le modalita' di applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione. Sono vietati compensi di partite. Fanno eccezione a tale principio i casi espressamente previsti dal presente decreto e quelli disciplinati dagli atti di cui all'articolo 43 quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni di copertura. La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente. Il bilancio e' redatto in unita' euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 43 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro. E' ammessa la tenuta di una contabilita' plurimonetaria. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. E' privilegiato quest'ultimo principio, purche' non vi sia formazione di riserve non esplicite.

Testo vigente dal 1 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136~art5 · fonte del testo

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