Art. 16 — Immobilizzazioni finanziarie (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 5, 6 e 8, 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi, e lettera b) della direttiva n. 2013/34/UE e articolo 35, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 86/635/CEE

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto. Tuttavia, esse possono essere svalutate per dare loro un valore inferiore da determinarsi tenendo anche conto:

  • a)per le immobilizzazioni rappresentate da titoli quotati in mercati regolamentati, delle relative quotazioni;
  • b)per le altre immobilizzazioni, dell'andamento del mercato. La svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni e' obbligatoria nel caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilita' dell'emittente nonche' della capacita' di rimborso del debito da parte del Paese di residenza di questi. Per le partecipazioni l'obbligo di svalutazione sussiste quando la perdita di valore sia ritenuta durevole. Per le partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 17 che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza e' motivata nella nota integrativa. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati regolamentati, che rappresentano operazioni «fuori bilancio» diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Le svalutazioni effettuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.

Testo vigente dal 1 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136~art16 · fonte del testo

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