Art. 8 — Immobilizzazioni (allegato 3, punti B, C.i e C.ii, articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE e articolo 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva 86/635/CEE)

Sono considerati immobilizzazioni materiali:

  • a)i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene e' ubicato;
  • b)gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa. Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:
  • a)i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, quando abbiano utilita' pluriennale;
  • b)l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
  • c)i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
  • d)gli altri costi pluriennali. I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso dell'organo di controllo, ove costituito. Sono considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni, incluse quelle in imprese rientranti nel consolidamento, come definite dall'articolo 1; i titoli e gli altri valori mobiliari sono considerati immobilizzazioni finanziarie solo se destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

Testo vigente dal 1 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136~art8 · fonte del testo

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