[1]Attivita' che non costituiscono immobilizzazioni (articoli 2, punto 6, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafo 7, e 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE e articolo 36 della direttiva 86/635/CEE)

[2]1. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che sono quotati in mercati regolamentati sono valutati secondo uno dei due seguenti criteri:

  • a)al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato;
  • b)al valore di mercato; l'importo delle rivalutazioni e' indicato nella nota integrativa. 2. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che non sono quotati in mercati regolamentati sono valutati al costo di acquisto. Tuttavia, essi sono oggetto di svalutazioni per dare loro un valore inferiore al costo, da calcolarsi tenendo conto dell'andamento del mercato e delle perdite di valore determinate secondo il criterio di valutazione dei commi 4 e 5. 3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati regolamentati, che rappresentano operazioni «fuori bilancio» diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. 4. I crediti sono valutati considerando il fattore temporale e il valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base:
  • a)alla situazione di solvibilita' dei debitori;
  • b)alla situazione di difficolta' nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori. 5. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione di cui al comma 4 puo' inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee di crediti. Le relative svalutazioni possono essere determinate, come quelle di cui alla lettera b) del comma 4, anche in modo forfettario; il loro importo e' indicato nella nota integrativa. 6. I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5 si applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che comportano l'assunzione di rischi di credito. 7. Per la valutazione di attivita' diverse da quelle indicate nei commi da 1 e 6 e che non costituiscono immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente articolo. 8. Le svalutazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.

Testo vigente dal 1 settembre 2015

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