Art. 7 — Certificati e convalide
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2011 al 26 giugno 2015. 557 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, i comuni di guardia di coperta e di macchina, i radioperatori e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, deve essere in possesso di un certificato adeguato rilasciato o di un certificato convalidato da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso. Il certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 1, e' rilasciato al lavoratore marittimo in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro dei trasporti del 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008. Il certificato adeguato riporta la sola indicazione della regola di cui alla Convenzione STCW relativa alla abilitazione prevista dal decreto di cui al comma 2, posseduta dal lavoratore marittimo e le eventuali limitazioni. In applicazione delle modalita' di rinnovo di cui all'allegato IV, al lavoratore marittimo e' rilasciato l'attestato di addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato VII. L'attestato di addestramento conseguito e' parte integrante del certificato adeguato e da esso, in caso di mancanza di addestramento specifico richiesto, derivano le eventuali limitazioni alle abilitazioni conseguite come riportate sul certificato di cui al comma 3. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, i relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 5, sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4. A bordo delle navi battenti bandiera italiana il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se svolge funzioni del comandante, sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte del Trattato dello Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni e' disciplinato dall'articolo 292-bis del codice della navigazione. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina ed il relativo rinnovo hanno validita' di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta e di macchina non sono soggetti a scadenza. I certificati di convalida di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 5, hanno la validita' del certificato adeguato riconosciuto o fino a quando lo stesso non e' revocato, sospeso od annullato e comunque non superiore a sessanta mesi. I certificati di convalida di riconoscimento indicano la qualifica in cui il titolare del certificato e' abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili alle unita' battenti bandiera italiana. Il comandante della nave custodisce, in originale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati rilasciati da Stati membri o da Paesi terzi non ancora convalidati dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 5. Per i radioperatori, il Ministero dello sviluppo economico rilascia un certificato adeguato separato nel quale e' indicato che il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme. Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del certificato adeguato o della convalida e' ammesso ricorso gerarchico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136~art7 · fonte del testo
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