Art. 3 — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, primo periodo, le parole «personale marittimo e delle relative qualifiche professionali,» e le parole: «, gestione del sistema informativo della gente di mare» sono soppresse; al secondo periodo, la parola «portuali» e' sostituita dalle seguenti: «di sistema portuale»;
- b)al comma 4, le parole «, universita' e ricerca» sono soppresse;
- c)al comma 7, le parole «Le autorita' consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici consolari» e le parole da «redatta su carta valori» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «. Per i casi di cui all'articolo 6, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico rilascia la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alla Regola IV/2 della Convenzione STCW. La convalida di riconoscimento attesta il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ed e' redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente».
Testo vigente dal 30 novembre 2021
