Art. 13 — Rinnovo dei certificati adeguati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2011 al 26 giugno 2015. 437 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 1, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano, secondo le modalita' stabilite dall'allegato IV, il certificato adeguato dimostrando la permanenza:
tolto: a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
tolto: b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare. I radioperatori, titolari di un certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 4, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza:
tolto: a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
tolto: b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare. Il requisito di cui al comma 2, lettera b), e' soddisfatto se l'interessato ha effettuato negli ultimi cinque anni uno o piu' periodi di navigazione, complessivamente non inferiori ad un anno, nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare ovvero ha svolto funzioni equivalenti a quelle corrispondenti al certificato da rinnovare per almeno un anno negli ultimi cinque. In caso contrario, per ottenere il rinnovo del certificato, l'interessato deve soddisfare una delle seguenti condizioni:
tolto: a) aver effettuato un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni ritenute immediatamente inferiori prima di assumere le funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare;
tolto: b) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare;
tolto: c) aver completato con esito positivo un corso di aggiornamento. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione. Con provvedimenti dei soggetti di cui all'articolo 3, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati:
tolto: a) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonche' di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative;
tolto: b) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136~art13 · fonte del testo
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