Art. 6 — Disposizioni generali in materia di addestramento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2011 al 26 giugno 2015. 775 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: L'addestramento dei lavoratori marittimi e' disciplinato ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del codice della navigazione ed e' oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere affidato a istituti, enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'Amministrazione. L'Amministrazione, con uno o piu' decreti, disciplina:
tolto: a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato adeguato;
tolto: b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi. I decreti di cui al comma 2, lettera b), stabiliscono, altresi':
tolto: a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalita' di svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;
tolto: b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che e' formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attivita' di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l'addestramento e' effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed ha maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
tolto: c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione e' composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilita' pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione, maturare, se l'attivita' di valutazione e' effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione;
tolto: d) la conoscenza da parte di ciascun istruttore del programma e degli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento nonche', qualora l'addestramento sia effettuato con l'ausilio di simulatori, l'obbligo di formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori, oltre al possesso di sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
tolto: e) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico;
tolto: f) che la commissione sia composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilita' pratiche richieste;
tolto: g) che prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore riceva un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione ed abbia maturato, se l'attivita' di valutazione e' effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione. Gli istituti, gli enti e le societa' di cui al comma 1 rilasciano l'attestato dell'addestramento conseguito a chi ha superato l'esame di cui al comma 3, lettera c). L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave. L'Amministrazione controlla che le attivita' di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e societa' di cui al comma 1, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori. Ai fini di cui al comma 6, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualita' che identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. Ad intervalli non superiori a cinque anni, l'Amministrazione effettua una valutazione della gestione del sistema di addestramento, al fine di verificare l'efficacia e la coerenza delle norme di qualita' e dei relativi controlli. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 8, l'Amministrazione trasmette alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dall'Amministrazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e societa' di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresi' a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attivita' di controllo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative e di controllo e le relative modalita' di versamento. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4-2 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW e' oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136~art6 · fonte del testo
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