Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2011 al 26 giugno 2015. 328 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I lavoratori marittimi che non possiedono il certificato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera pp), relativo all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, sono autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera italiana, se e' stata adottata, secondo la procedura di cui all'allegato II, lettera B), una decisione in merito al riconoscimento del loro certificato. Ai certificati di convalida di riconoscimento di certificati adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. I Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, per le materie di competenza, che intendono riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un Paese terzo per prestare servizio a bordo di una nave battente bandiera italiana, presentano alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento. La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di una Paese terzo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III, lettera A), entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Una volta concesso, il riconoscimento e' valido fatto salvo l'allegato III, lettera B). Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 11, i lavoratori marittimi in possesso di certificati adeguati in corso di validita' rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dai soggetti competenti di cui all'articolo 3, possono essere autorizzati, in caso di necessita', a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonche' da quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi previsti dalle normativa in materia di servizio radioelettrico di bordo. Ai sensi dell'articolo 7, comma 12, la prova dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati adeguati di cui al comma 6, e' custodita a bordo della nave ed ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136~art20 · fonte del testo

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