Art. 6 — Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, dopo le parole «convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff),» sono inserite le seguenti: «rilasciata, per i soggetti residenti in Italia, dal Ministero dello sviluppo economico,»;
- b)al comma 12, le parole «dalle autorita' consolari di cui all'articolo 3, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari ovvero, per i casi di cui al comma 2, dal Ministero dello sviluppo economico»;
- c)dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: «12-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2, dell'Annesso alla Convenzione STCW, i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere. 12-ter. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 12-bis e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento.»;
- d)al comma 13 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ed e' rilasciata previa verifica dell'autenticita' del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7»;
- e)al comma 14, dopo le parole «in originale,» sono inserite le seguenti: «in formato cartaceo o digitale,».
Testo vigente dal 30 novembre 2021
