Art. 99 — Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 186 del Codice, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l'accessibilita' al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perche' possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione.". All'articolo 186, comma 3, del Codice, dopo le parole: "descrizioni" sono inserite le seguenti: ", delle rivendicazioni". All'articolo 186, comma 8, del Codice, le parole: "e le trascrizioni avvenute," sono sostituite dalle seguenti: "le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'articolo 197, comma 6,". All'articolo 186, comma 9, del Codice, dopo le parole: "Il Bollettino" sono inserite le seguenti: "e' reso disponibile in forma telematica e".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
