Art. 98 — Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 185, comma 2, del Codice, l'alinea e' sostituito dal seguente: " 2. I titoli di proprieta' industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:". All'articolo 185, comma 2, lettera d), del Codice dopo la parola: "nome" sono inserite le seguenti: "dell'inventore o". All'articolo 185, comma 3, del Codice, le parole: "raccolti in registri" sono sostituite dalle seguenti: "riuniti in apposite raccolte." Ed infine e' aggiunto il seguente periodo: "Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
