Art. 94 — Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 180, comma 1, del Codice, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: " e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.". All'articolo 180, comma 3, del Codice le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c), d) ed f)". All'articolo 180 del Codice, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: " 3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e' stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
