Art. 40 — Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 79 del codice, i commi 2 e 3 del Codice sono sostituiti dai seguenti: " 2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovra' conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti. 3. In un giudizio di nullita', il titolare del brevetto ha facolta' di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.". All'articolo 79 del Codice, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione conferito dal brevetto e' determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
