Art. 100 — Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 187, comma 1, del Codice, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: " f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione;
- f-ter)sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
