Art. 91 — Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 176 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. 1 soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilita', deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi:
- a)dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;
- b)dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2;
- c)dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle des Marques Internationales.". All'articolo 176, comma 2, alinea, del Codice, le parole: "deve contenere a pena di inammissibilita'" sono sostituite dalle seguenti: "e' ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilita'". All'articolo 176, comma 5, del Codice, le parole: "lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c) e d)".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
