Art. 71 — Modifiche alla rubrica ed all'articolo 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

All'articolo 148 del Codice la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Ricevibilita' ed integrazione delle domande e data di deposito". All'articolo 148, comma 1, del Codice le parole: "Le domande di brevetto e di registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione"; dopo le parole: "nel caso dei marchi" sono inserite le seguenti: "di primo deposito"; le parole: "L'irricevitilita'" sono sostituite dalle seguenti: "L'irricevibilita'". All'articolo 148, comma 2, del Codice dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: " e-bis) non e' indicato un domicilio in Italia ovvero un mandatario abilitato.". All'articolo 148 del Codice, il comma 4 del e' sostituito dal seguente: " 4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in Italia e tale prova o indicazione e' consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quple data di deposito quella del ricevimento della domanda.". All'articolo 148, comma 5, del Codice, dopo secondo periodo e' inserito il seguente: "La traduzione puo' essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato.". All'articolo 148 del Codice, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: " 5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.".

Testo vigente dal 18 agosto 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131~art71 · fonte del testo

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