Vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attivita' e compiti relativi ai token collegati ad attivita' significativi La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114 e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilita' patrimoniale e alla sana e prudente gestione, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei possessori di token collegati ad attivita'. Per le finalita' indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Consob in relazione alle materie indicate alle seguenti lettere b), d) e f) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalita' di competenza indicate al comma 1, la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di:

  • a)vigilanza informativa sui token collegati ad attivita' e restrizioni all'emissione di token collegati ad attivita' ampiamente utilizzati come mezzo di scambio di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2023/1114;
  • b)governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative e accordi con soggetti terzi per la gestione, l'investimento, la custodia della riserva di attivita', continuita' dell'attivita';
  • c)adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
  • d)detenzione, composizione, gestione, custodia e investimento della riserva di attivita', politiche e procedure di rimborso, divieto di concedere interessi;
  • e)esponenti aziendali e partecipanti al capitale;
  • f)piano di risanamento e piano di rimborso. Per le finalita' indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Banca d'Italia in relazione alle materie indicate alle seguenti lettere a) e f) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalita' di competenza indicate al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, in materia di:
  • a)contenuto e pubblicazione del white paper;
  • b)obbligo di agire in modo corretto, onesto e professionale, nel miglior interesse dei possessori di token collegati ad attivita', compresi i connessi presidi organizzativi e di controllo interno;
  • c)comunicazioni di marketing;
  • d)informazione continua dei possessori di token collegati ad attivita';
  • e)procedure di trattamento dei reclami;
  • f)individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, con riferimento ai token collegati ad attivita' e agli emittenti di token collegati ad attivita' la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresi', secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad approvare il piano di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, nonche' ad autorizzare l'emittente a emettere nuovamente il token collegato ad attivita' nei casi indicati dal paragrafo 5 del medesimo articolo. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a limitare l'importo di un token collegato ad attivita' da emettere o a imporre un importo nominale minimo al token collegato ad attivita' nei casi indicati dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114. Se vi e' fondato sospetto che un soggetto offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attivita' in violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia o la Consob possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'. Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera i), e 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114, e di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza, competenza, disponibilita' di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del TUB. Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali degli emittenti di token collegati ad attivita' diversi dalle SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 5 e 6, del TUB; con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali delle SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus che emettono token collegati ad attivita', si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del TUF. Con riferimento ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera j), e 5, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114, e agli articoli 34, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del TUB. La Banca d'Italia puo' in ogni momento sospendere i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di token collegati ad attivita' quando non sia stata effettuata la notifica prevista dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, quando sia intervenuta l'opposizione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6, del medesimo regolamento o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' opporsi al progetto di acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dall'articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114. La Banca d'Italia puo' altresi' sospendere in ogni momento i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di token collegati ad attivita' quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni sulla base dei quali e' stata effettuata la valutazione della Banca d'Italia sul progetto di acquisizione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, del TUB. La Banca d'Italia svolge i compiti attribuiti all'autorita' competente dagli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) 2023/1114, e trasmette le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri per la classificazione dei token collegati ad attivita' come significativi e la domanda di classificazione volontaria dei token collegati ad attivita' come significativi all'ABE, alla BCE nonche', nei casi di cui all'articolo 43, paragrafo 4, comma 2, del medesimo regolamento, alla Banca centrale dello Stato membro interessato.

Testo vigente dal 13 settembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129~art12 · fonte del testo

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