Ai fini dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2023/1114, nella prestazione dei servizi per le cripto-attivita' e accessori, le cripto-attivita' e i fondi dei singoli clienti a qualunque titolo detenuti dal prestatore di servizi per le cripto-attivita' costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del prestatore di servizi per le cripto-attivita' e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del prestatore di servizi per le cripto-attivita' o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprieta' di questi ultimi. Per le cripto-attivita' e i fondi depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti del prestatore di servizi per le cripto-attivita' o del depositario. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' non possono utilizzare per conto proprio le cripto-attivita' di pertinenza dei clienti, da essi detenute a qualsiasi titolo. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' non possono utilizzare per conto proprio i fondi dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. Con riferimento ai fondi dei clienti, alle banche, agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica che prestano servizi per le cripto-attivita' si applica quanto previsto dalle rispettive discipline settoriali, anche in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3.

Testo vigente dal 13 settembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129~art26 · fonte del testo

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