Art. 23 — Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 94, paragrafo 1, lettera y), e 130, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia, sentita la Consob e, se del caso, l'ABE, puo' disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo di emittenti specializzati di token collegati ad attivita', al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 24, comma 1, lettera a). Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea dell'emittente specializzato di token collegati ad attivita' per deliberare in ordine al rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Resta salva la possibilita' di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 24, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente titolo.
Testo vigente dal 13 settembre 2024
