Art. 25 — Liquidazione coatta amministrativa
Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, sentita, se del caso, l'ABE dall'autorita' proponente, puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III, del TUB degli emittenti specializzati di token collegati ad attivita', anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto o ne sia in corso la liquidazione, quando:
- a)risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita';
- b)siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita';
- c)sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del TUB;
- d)la liquidazione sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi o dei commissari di cui all'articolo 24 del presente decreto.
Testo vigente dal 13 settembre 2024
