Art. 41 — Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
All'allegato al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla parte I, lettera B
- 1)al punto xxi), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
- 2)dopo il punto xxi), e' aggiunto, in fine, il seguente: «xxi-bis) regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.»;
- b)alla parte II, lettera A, numero 2:
- 1)il punto i) e' sostituito dal seguente: «i) decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;»;
- 2)il punto ii) e' sostituito dal seguente: «ii) regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifiche la direttiva (UE) 2015/849;». Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.
Testo vigente dal 13 settembre 2024
