Art. 24 — Amministrazione straordinaria
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 94, paragrafo 1, lettera y), e 130, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, sentita, se del caso, l'ABE, puo' disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo degli emittenti specializzati di token collegati ad attivita' quando:
- a)risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita';
- b)siano previste gravi perdite del patrimonio della societa';
- c)lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del TUB, intendendosi le suddette disposizioni riferite ai possessori di cripto-attivita' in luogo dei depositanti, emittenti specializzati di token collegati ad attivita' in luogo delle banche, e l'espressione «strumenti finanziari» riferita alle cripto-attivita', agli strumenti finanziari e al denaro. In deroga all'articolo 71, comma 5, del TUB, possono essere nominati commissari straordinari anche funzionari della Banca d'Italia.
Testo vigente dal 13 settembre 2024
