Art. 1 — Modifiche alla parte V, titolo I-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Alla parte V, titolo I-bis, capo III, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 187-ter.1:
- 1)al comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
- 2)al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la facolta' di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies.»;
- 3)i commi 9 e 11 sono abrogati;
- b)all'articolo 187-quater, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile, 2014, puo' applicare:»;
- c)all'articolo 187-quinquies, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
- d)all'articolo 187-sexies:
- 1)al comma 1, la parola: «pecuniarie» e' soppressa e le parole: «del prodotto o del profitto dell'illecito» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito»;
- 2)dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo puo' ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.»;
- e)l'articolo 187-septies e' sostituito dal seguente: «Art. 187-septies (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob secondo quanto previsto dall'articolo 195. 2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». All'articolo 187-octies, comma 11, lettera c), della parte V, titolo I-bis, capo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «187-septies, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «195, comma 1». All'articolo 187-duodecies, comma 1, della parte V, titolo I-bis, capo V, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «di opposizione di cui all'articolo 187-septies» sono sostituite dalle seguenti: «avverso il provvedimento che irroga la sanzione instaurato ai sensi dell'articolo 195».
Testo vigente dal 23 luglio 2026
