Alla parte III del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 62-quater:
  • 1)al comma 2: 1.1) alla lettera a), le parole: «65-quater, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «65-quater, comma 3; 65-quinquies, comma 1»; 1.2) alla lettera b), le parole: «64-quater, commi 1, 6, 7 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «64-quater, commi 1, 7 e 9»; 1.3) alla lettera c), le parole: «64, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «64, commi 7 e 7-bis», dopo le parole: «64-quinquies, commi 2, 4, 5 e 6;» sono inserite le seguenti: «65-bis, comma 3-bis;» e, le parole: «e 67-bis, comma 2» sono soppresse;
  • 2)al comma 3, le parole: «64-quater, commi 1, 6, 7 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «64-quater, commi 1, 6-bis, 7 e 9», e le parole: «65-quater, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «65-quater, comma 3»;
  • b)l'articolo 62-sexies e' sostituito dal seguente: «Art. 62-sexies (Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull'energia e il gas). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, la Consob vigila sui mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas e sulle societa' che organizzano e gestiscono tali mercati secondo le disposizioni del presente titolo. Restano ferme le competenze dell'Autorita' di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) e del Gestore dei mercati energetici (GME) in materia di organizzazione e gestione del mercato elettrico e del gas. 2. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, tenuto conto delle rispettive competenze, l'ARERA segnala alla Consob eventuali criticita' relative ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas. 3. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'ARERA si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. A tal fine la Consob e l'ARERA stipulano appositi protocolli di intesa. 4. L'ARERA informa il Ministero delle imprese e del made in Italy sull'attivita' di vigilanza svolta e sulle irregolarita' riscontrate relative ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi, nonche' sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.»;
  • c)all'articolo 64:
  • 1)al comma 3, dopo le parole: «anche qualora l'esecuzione di funzioni operative essenziali sia affidata a terzi», sono inserite le seguenti: «, mantenendo su base continuativa l'autonomia organizzativa e decisionale rispetto alle funzioni di cui al comma 2»;
  • 2)al comma 4, la lettera a), e' abrogata;
  • 3)dopo il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge, i gestori dei mercati regolamentati possono, inoltre, previa notifica alla Consob, gestire sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari e svolgere attivita' connesse o strumentali alla gestione di mercati regolamentati, nonche' alle altre attivita' che e' loro consentito svolgere ai sensi del presente decreto o di altre disposizione di legge.»;
  • d)all'articolo 64-quater:
  • 1)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I gestori dei mercati regolamentati inviano alla Consob i progetti di modifica del regolamento del mercato, corredati dalla documentazione completa individuata dalla Consob con regolamento, entro il termine ivi stabilito, comunque non superiore a trenta giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'organo competente.»;
  • 2)dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. La Consob verifica che i progetti di modifica del regolamento del mercato regolamentato siano conformi alle disposizioni del presente decreto e alle disposizioni europee direttamente applicabili in materia e siano in ogni caso idonei ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. La Consob puo', entro il termine dalla stessa stabilito con regolamento, richiedere al gestore del mercato regolamentato di apportare le modifiche idonee a eliminare le eventuali criticita' riscontrate. 6-ter. Le previsioni dei commi 6 e 6-bis si applicano anche ai progetti di modifica delle disposizioni tecniche di attuazione, qualora siano connessi a una modifica del regolamento del mercato regolamentato, nonche' nei casi da quest'ultimo espressamente indicati. 6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, approva le modifiche al regolamento del mercato regolamentato all'ingrosso dei titoli di Stato.»;
  • e)all'articolo 65-bis:
  • 1)al comma 3, lettera a), le parole: «dall'articolo 65-quater, commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 65-quater, commi 2 e 3»;
  • 2)dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione si applica l'articolo 64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter.»;
  • f)all'articolo 65-quater:
  • 1)i commi 1-bis, 4 e 5 sono abrogati;
  • 2)al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
  • 3)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Consob disciplina con regolamento gli ulteriori requisiti organizzativi e vincoli operativi, nonche' i connessi obblighi informativi e di comunicazione, cui sono soggetti i sistemi organizzati di negoziazione, in conformita' alle pertinenti disposizioni europee in materia.»;
  • g)l'articolo 65-quinquies e' sostituito dal seguente: «Art. 65-quinquies (Negoziazione "matched principal" e operativita' in conto proprio del gestore di una sede di negoziazione). - 1. La Consob definisce con regolamento i vincoli cui sono soggette le sedi di negoziazione in materia di operativita' "matched principal" e di negoziazione in conto proprio all'interno del sistema.»;
  • h)all'articolo 66-ter il comma 6 e' abrogato;
  • i)all'articolo 67-bis il comma 2 e' abrogato;
  • l)all'articolo 69, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Qualora il gestore del mercato abbia previsto, conformemente al comma 3, una disciplina in materia di obblighi di offerta pubblica di acquisto per le ipotesi di trasferimento del controllo di emittenti azioni ammesse alla negoziazione sul mercato, il gestore del mercato stabilisce adeguati presidi per garantire l'effettivita' degli obblighi medesimi.»;
  • m)all'articolo 79-quinquies, comma 4, le parole: «, d'intesa con la Consob» sono soppresse;
  • n)all'articolo 79-sexies, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. In conformita' al regolamento di cui al comma 1 e alle relative disposizioni attuative, le controparti centrali mantengono su base continuativa un'adeguata autonomia organizzativa e decisionale rispetto ai servizi di compensazione centralizzata da esse prestati.»;
  • o)all'articolo 79-undecies:
  • 1)al comma 7, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentita»;
  • 2)al comma 9, le parole: «, d'intesa con la Banca d'Italia,» sono soppresse;
  • p)all'articolo 79-quaterdecies:
  • 1)dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Si applica l'articolo 79-sexies, commi 7 e 8.»;
  • 2)al comma 9, le parole: «Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo» sono sostitute dalle seguenti: «Al fine di coordinare l'esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 2 e dal presente titolo»;
  • q)all'articolo 79-quinquiesdecies:
  • 1)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. I depositari centrali inviano alla Consob e alla Banca d'Italia i progetti di modifica del regolamento dei servizi di cui al comma 1, corredati dalla documentazione completa individuata con regolamento adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, almeno trenta giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'organo competente. 1-ter. La Consob verifica che i progetti di modifica del regolamento dei servizi siano conformi alle disposizioni del presente decreto e alle disposizioni europee direttamente applicabili in materia e siano idonei ad assicurare l'ordinata prestazione dei servizi del depositario centrale. La Consob puo', entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1-bis, richiedere al depositario centrale di apportare le modifiche idonee a eliminare le eventuali criticita' riscontrate. 1-quater. Le previsioni dei commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai progetti di modifica delle disposizioni tecniche di attuazione, qualora siano connessi a una modifica del regolamento dei servizi, nonche' nei casi da quest'ultimo espressamente indicati.»;
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Consob puo' richiedere di apportare modificazioni al regolamento dei servizi di cui al comma 1 idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.»;
  • 3)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I depositari centrali assicurano su base continuativa l'adeguatezza dei sistemi di governo societario rispetto alla gestione dei rischi, in conformita' al regolamento (UE) 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e alle relative disposizioni attuative. In particolare, i depositari centrali mantengono su base continuativa l'autonomia organizzativa e decisionale rispetto ai servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato al citato regolamento e ai servizi accessori di cui ai punti 1), lettera c), e 2), lettera b), della sezione B del medesimo allegato.»;
  • r)all'articolo 82, comma 3, le parole: «, sentita la Banca d'Italia,» sono soppresse;
  • s)all'articolo 90-bis, comma 1, alinea, le parole: «d'intesa con la Banca d'Italia» sono sostituite dalla seguente: «sentita la Banca d'Italia»;
  • t)all'articolo 90-ter, comma 1, lettera a), le parole: «d'intesa con la Banca d'Italia» sono sostituite dalla seguente: «sentita la Banca d'Italia».

Testo vigente dal 14 aprile 2026

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