Art. 2 — Modifiche ai titoli I e II della parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Ai titoli I e II della parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 5:
- 1)al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la tutela degli investitori» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso la promozione dell'educazione finanziaria»;
- 2)al comma 2, dopo la parola: «intermediari» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi i requisiti e i criteri applicabili ai relativi esponenti aziendali e partecipanti al capitale»;
- b)all'articolo 6:
- 1)al comma 01: 1.1) alla lettera d), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 1.2) dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) sviluppo sostenibile delle imprese e dei mercati.»;
- 2)al comma 1: 2.1) alla lettera a), le parole: «delle SGR» sono sostituite dalle seguenti: «dei gestori autorizzati»; 2.2) alla lettera b), dopo le parole: «delle Sgr» e' inserita la seguente: «autorizzate»; 2.3) alla lettera c), numero 3), le parole: «le societa' di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori autorizzati e gli Oicr societari in gestione esterna»;
- 3)al comma 2-quater: 3.1) alla lettera d), numero 1), le parole: «i gestori, i fondi pensione, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori autorizzati, i fondi pensione»; 3.2) alla lettera d), numero 3), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 3.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) i clienti professionali privati;
- d-ter)i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.»;
- 4)il comma 2-quinquies e' abrogato;
- 5)al comma 2-septies, le parole: «modello dualistico di amministrazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «sistema con consiglio di sorveglianza»;
- c)all'articolo 6-bis:
- 1)al comma 3, dopo le parole: «della revisione legale dei conti» sono aggiunte le seguenti: «da parte dei soggetti abilitati e degli Oicr societari in gestione esterna»;
- 2)al comma 11, dopo le parole: «dei soggetti abilitati» sono inserite le seguenti: «e degli Oicr societari in gestione esterna»;
- d)all'articolo 6-ter, comma 6, la parola: «Sgr» e' sostituita dalle seguenti: «gestori autorizzati»;
- e)all'articolo 7:
- 1)al comma 1, lettera a), la parola: «sindaci» e' sostituita dalle seguenti: «componenti dell'organo di controllo»;
- 2)al comma 1-bis, la parola: «sindaci» e' sostituita dalle seguenti: «componenti dell'organo di controllo», e dopo le parole «soggetti abilitati» sono inserite le seguenti: «e gli Oicr societari in gestione esterna»;
- 3)ai commi 2-bis e 2-ter, le parole: «, societa' di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e gestori autorizzati»;
- f)all'articolo 7-ter, comma 1, le parole: «e di societa' di gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «di gestori autorizzati,»;
- g)all'articolo 7-sexies, comma 6, le parole: «alle societa' di gestione del risparmio e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori autorizzati»;
- h)all'articolo 8:
- 1)al comma 1-bis: 1.1) primo periodo, dopo la parola: «OICR» e' inserita la seguente: «italiani», e dopo le parole «Banca d'Italia,» sono inserite le seguenti: «tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono,»; 1.2) il secondo periodo e' soppresso;
- 2)ai commi 3 e 4, le parole: «delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna»;
- 3)al comma 3: 3.1) al primo periodo, le parole: «Il collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo di controllo»; 3.2) al secondo periodo, le parole: «che svolge la funzione» sono soppresse;
- 4)al comma 5, le parole: «all'organo che svolge funzioni di controllo» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo di controllo», e le parole: «, le societa' di gestione del risparmio, le Sicav o le Sicaf o che sono da queste controllate» sono sostituite dalle seguenti: «e i gestori autorizzati o che sono da questi controllate»;
- 5)al comma 6-bis, le parole: «della Sim, della societa' di gestione del risparmio, della Sicav, della Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «delle Sim, dei gestori autorizzati e degli OICR societari in gestione esterna»;
- i)all'articolo 9, comma 1, le parole: «alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna»;
- l)all'articolo 11, comma 1: 1.1) alla lettera a), le parole: «e 34, comma 1, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «34, comma 1, lettera f), 35-bis, comma 1, lettera g), e 35-novies.1, comma 1, lettera f)»; 1.2) alla lettera a-bis), le parole: «una societa' di gestione del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «un gestore autorizzato»; 1.3) alla lettera b), numeri 1) e 2), le parole: «una societa' di gestione del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «un gestore autorizzato»;
- m)all'articolo 12, comma 3, le parole: «la societa' di gestione del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «il gestore autorizzato»;
- n)all'articolo 13:
- 1)al comma 1, le parole: «, societa' di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e presso gestori autorizzati»;
- 2)al comma 6: 2.1) al primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalita' e tempi stabiliti congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa stabiliti», e la parola: «valutano» e' sostituita dalla seguente: «valuta»; 2.2) al secondo periodo, le parole: «la Banca d'Italia e la Consob tengono» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca d'Italia tiene»; 2.3) al terzo periodo, la parola: «pronunciano» e' sostituita dalla seguente: «pronuncia»;
- 3)al comma 6-bis, le parole: «La Banca d'Italia e la Consob valutano» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia valuta»;
- o)all'articolo 14:
- 1)al comma 3, le parole: «le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate» e la parola «stabiliscono» e' sostituita dalle seguenti: «possono stabilire»;
- 2)ai commi 7 e 8, le parole: «o dalla Consob» sono soppresse;
- p)all'articolo 15:
- 1)al comma 1, 1.1) alla lettera a), le parole: «, societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «o in un gestore autorizzato»; 1.2) alla lettera d), le parole: «, societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «o con il gestore autorizzato»;
- 2)al comma 4, lettera b), le parole: «, societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «o nel gestore autorizzato»;
- q)all'articolo 16, comma 2, le parole: «, in una societa' di gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «o in un gestore autorizzato»;
- r)all'articolo 17, comma 1:
- 1)alla lettera a), le parole: «, alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e ai gestori autorizzati»;
- 2)alla lettera c), le parole: «, nelle societa' di gestione del risparmio, nelle Sicav e nelle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e nei gestori autorizzati»;
- s)all'articolo 18, comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: «Le Sgr» e' inserita la seguente: «autorizzate»;
- t)all'articolo 19:
- 1)al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformita' alle norme europee»;
- 2)al comma 4, le parole: «La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da parte delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia e sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da parte delle banche italiane. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento delle succursali italiane di banche di paesi terzi»;
- 3)al comma 4-bis, le parole: «La Banca d'Italia, sentita la Consob, pronuncia» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia pronunciano, nell'ambito del riparto di competenze definito al comma 4 e sentita la Consob,»;
- u)all'articolo 20-bis, comma 4, le parole: «e' disposta dalla Banca d'Italia, sentita la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «e' disposta dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, nell'ambito del riparto di competenze definito nell'articolo 19, comma 4»;
- v)all'articolo 21, commi 1-bis e 1-ter, dopo la parola: «Sgr» e' inserita la seguente «autorizzate»;
- z)all'articolo 22, commi 1 e 3, dopo la parola: «Sgr», ovunque ricorre, e' inserita la seguente «autorizzata»;
- aa)all'articolo 26:
- 1)al comma 1, le parole: «previa comunicazione alla Consob» sono sostituite dalle seguenti: «previa comunicazione alla Banca d'Italia»;
- 2)al comma 2, le parole: «La Consob, sentita la Banca d'Italia,» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia»;
- 3)al comma 3: 3.1) al primo periodo, le parole: «previa comunicazione alla Consob» sono sostituite dalle seguenti: «previa comunicazione alla Banca d'Italia»; 3.2) al secondo periodo, le parole: «La Consob, sentita la Banca d'Italia,» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia»;
- 4)al comma 4, le parole: «sono disciplinate dalla Consob» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate dalla Banca d'Italia»;
- 5)ai commi 5 e 6, le parole: «previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob»;
- 6)al comma 8, le parole: «La Consob, sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia, sentita la Consob»;
- bb)all'articolo 28:
- 1)al comma 3, le parole: «2-quinquies, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»;
- 2)ai commi 5 e 6, le parole: «2-quinquies, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»;
- 3)al comma 6, secondo periodo, le parole «, sentita la Banca d'Italia» sono soppresse;
- cc)all'articolo 29-ter:
- 1)al comma 1, secondo periodo, le parole: «, 14, comma 4, e 15, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «e 14-bis»;
- 2)al comma 3, le parole: «2-quinquies, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»;
- 3)ai commi 5 e 6, le parole: «2-quinquies, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»;
- dd)all'articolo 30:
- 1)al comma 2: 1.1) alla lettera a), le parole: «2-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»; 1.2) alla lettera b-bis), secondo periodo, le parole: «da Sicav e da Sicaf» sono sostitute dalle seguenti: «da Sicav, da Sicaf e da societa' di partenariato»;
- 2)al comma 3, lettera b), le parole: «dalle Sgr, dalle societa' di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «dai gestori autorizzati, dalle societa' di gestione UE»;
- 3)al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «Sgr» e' inserita la seguente: «autorizzate»;
- ee)all'articolo 31, comma 1, le parole: «le Sgr, le societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori autorizzati, le societa' di gestione UE».
Testo vigente dal 14 aprile 2026
