Art. 2 — Modifiche alla parte V, titolo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Alla parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-ter, primo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  • b)all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  • c)all'articolo 189, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  • d)all'articolo 190, commi 1 e 1-bis.1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  • e)all'articolo 190.2, commi 1 e 2, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  • f)all'articolo 190.3, commi 1, alinea, e 2, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  • g)all'articolo 190.4, comma 1, secondo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  • h)all'articolo 190-bis, comma 2, le parole: «all'articolo 194-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 194-bis.1»;
  • i)all'articolo 190-bis.1:
  • 1)ai commi 1, lettera a), e 3, lettera a), le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  • 2)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'applicazione della sanzione amministrativa comporta la confisca di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.»;
  • 3)al comma 8, le parole: «194-quater, 194-septies» sono sostituite dalla seguente: «194-bis.1»;
  • l)all'articolo 190-bis.2, comma 7, secondo periodo, le parole: «gli articoli, 194-quater, 194-septies» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 194-bis.1»;
  • m)all'articolo 190-bis.3, comma 8, il secondo periodo e' soppresso;
  • n)all'articolo 190-quater, comma 1, primo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  • o)all'articolo 191, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  • p)all'articolo 191-ter:
  • 1)al comma 3, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  • 2)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1, puo' altresi' essere disposta la perdita temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria, nonche' l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.»;
  • q)all'articolo 192-bis:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle societa' quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;
  • 2)il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della societa' o dell'ente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.»;
  • 3)al comma 1-quater: 3.1) il primo periodo e' soppresso; 3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «dell'ordine», sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 194-bis.1»;
  • r)all'articolo 193:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, e 9, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;
  • 2)il comma 1.1 e' sostituito dal seguente: «1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.»;
  • 3)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di societa', enti o associazioni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;
  • 4)il comma 2.1 e' sostituito dal seguente: «2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.»;
  • s)all'articolo 193-bis.1, comma 2, secondo periodo, la parola: «trova» e' sostituta dalla seguente: «trovano» e le parole: «l'articolo 194-bis» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 194-bis e 194-bis.1»;
  • t)all'articolo 193-ter, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo comporta sempre la confisca di una somma pari al profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.»;
  • u)all'articolo 193-quater:
  • 1)ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  • 2)al comma 3, le parole: «194-quater, 194-septies» sono sostituite dalle seguenti: «194-bis.1»;
  • v)all'articolo 193-quinquies, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  • z)all'articolo 193-sexies, comma 1, primo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  • aa)dopo l'articolo 194, e' inserito il seguente: «Art. 194.1 (Violazioni di carattere non rilevante). - 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto si applicano quando le violazioni rivestono carattere rilevante secondo quanto stabilito con regolamento dalla Banca d'Italia e dalla Consob in base alle rispettive competenze, tenuto conto dei seguenti criteri, anche in alternativa tra loro:
  • a)incidenza della condotta sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali;
  • b)carattere sistematico o diffuso delle violazioni;
  • c)significativita' del pericolo per la tutela degli investitori, della sana e prudente gestione dell'impresa o della stabilita' finanziaria;
  • d)incidenza sul tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o mancata ottemperanza a specifiche prescrizioni provenienti dall'Autorita' di vigilanza competente;
  • e)significativita' del profitto conseguente alla violazione o del pregiudizio causato purche' determinabile;
  • f)incidenza della condotta sulla trasparenza o l'integrita' dei mercati dei capitali e del controllo societario. 2. Rivestono in ogni caso carattere rilevante le violazioni per le quali e' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria superiore nel minimo a trentamila euro.»;
  • bb)all'articolo 194-bis, comma 1, alinea, le parole: «la Banca d'Italia o la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze,»;
  • cc)dopo l'articolo 194-bis, e' inserito il seguente: «Art. 194-bis.1 (Ordine di eliminare le infrazioni contestate. Dichiarazione pubblica). - 1. Salvo ove diversamente stabilito, la Banca d'Italia e la Consob possono, secondo le rispettive competenze e in base ai criteri di cui all'articolo 194-bis, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, ordinare di eliminare le infrazioni contestate, indicando le eventuali misure da adottare e il termine per provvedere, ovvero adottare una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, in ogni caso garantendo la proporzionalita' del trattamento sanzionatorio. 2. L'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.»;
  • dd)gli articoli 194-quater, 194-quinquies, 194-sexies e 194-septies sono abrogati;
  • ee)l'articolo 195 e' sostituito dal seguente: «Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. La Banca d'Italia e la Consob applicano le sanzioni amministrative previste nel presente decreto, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. Ai fini della decorrenza del termine di cui al primo periodo, l'accertamento si considera raggiunto quando ricorrono elementi sufficienti per la contestazione. 2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della societa' o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, cosi' come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196-sexies. 3. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' retto dai principi del contraddittorio, della piena conoscenza e parita' delle attivita' istruttorie, secondo quanto stabilito dal comma 4, della sollecita verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 4. La contestazione deve indicare la data in cui si e' concluso l'accertamento e il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, determinato ai sensi del comma 5. L'interessato puo':
  • a)formulare istanza di accesso agli atti ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • b)entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale nella fase istruttoria del procedimento, cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un avvocato, indicare elementi di prova, tra cui documenti, perizie, consulenze, dichiarazioni testimoniali, che la Banca d'Italia e la Consob sono tenute a valutare;
  • c)presentare deduzioni scritte all'organo decidente o, in alternativa, nei casi di particolare complessita' e rilevanza, richiedere l'audizione personale nella fase decisoria, a cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. 5. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono con regolamento le modalita' e il contenuto della contestazione, le regole applicabili al procedimento sanzionatorio, il termine perentorio di conclusione del procedimento, i casi tassativi di interruzione e sospensione dello stesso nonche' le modalita' per assicurare la distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dei principi previsti nell'articolo 195.1. 6. Ferme restando le altre modalita' previste dall'ordinamento, le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente titolo, nonche' dal titolo I-bis, capo III, e dal titolo II-bis, sono effettuate in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), risultante da pubblici elenchi o comunicato dai soggetti interessati nelle forme e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' con il regolamento di cui al comma 5. 7. Il ricorso avverso il provvedimento che applica la sanzione e' notificato all'Autorita' che lo ha emesso ed e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (TAR Lombardia) sede di Milano, secondo il rito di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento che applica la sanzione. 8. Per quanto concerne le sanzioni di competenza della Consob e della Banca d'Italia, relative alle violazioni di disposizioni diverse da quelle previste dal presente decreto e per la cui applicazione e' richiamato il presente articolo, avverso il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione. Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.»;
  • ff)dopo l'articolo 195, sono inseriti i seguenti: «Art. 195.1 (Principi sulle sanzioni amministrative). - 1. Nel caso di modifiche agli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater, si applica la disposizione piu' favorevole al sanzionato, salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, in caso di modifica del trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applica quello piu' favorevole al sanzionato, salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo. Resta fermo che l'individuazione della violazione avviene sulla base delle disposizioni richiamate nel presente titolo e nel titolo I-bis della presente parte e relative disposizioni di attuazione vigenti al momento della commissione dell'illecito. 3. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni del presente decreto che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni di una di tali disposizioni, e' soggetto a un'unica procedura sanzionatoria da parte dell'Autorita' competente e soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal primo periodo soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme del presente decreto che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni. 4. Il provvedimento sanzionatorio costituisce titolo esecutivo. 5. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, ingiunto con il provvedimento sanzionatorio, e' effettuato nel termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso ovvero di sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero. Salvo quanto previsto dall'articolo 32-ter.1, comma 2, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto affluiscono al bilancio dello Stato. Art. 195.2 (Concorso di sanzioni amministrative di competenza della Banca d'Italia e della Consob). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, nei confronti di chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative da parte di entrambe le Autorita' ai sensi del presente decreto, irrogano le sanzioni di rispettiva competenza, tenendo conto delle sanzioni eventualmente gia' applicate anche dall'altra Autorita', secondo il principio di proporzionalita' e nella misura strettamente necessaria per tutelare le diverse finalita' assegnate a ciascuna. 2. La Banca d'Italia e la Consob si informano tempestivamente dei casi che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni da parte di entrambe le Autorita' e ne danno notizia all'incolpato, secondo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 3. 3. Con regolamento congiunto, la Banca d'Italia e la Consob possono emanare disposizioni attuative del presente articolo, disciplinando in particolare lo scambio di dati, documenti e informazioni, la reciproca consultazione al fine dell'irrogazione delle sanzioni di rispettiva competenza per assicurare l'efficienza e l'effettivita' dell'azione sanzionatoria e la tutela dell'incolpato.»;
  • gg)l'articolo 195-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto, con descrizione sintetica degli elementi essenziali della violazione contestata, nel sito internet istituzionale della Banca d'Italia o della Consob, in conformita' alla normativa dell'Unione europea di riferimento, accompagnato da una traduzione non ufficiale in lingua inglese. Nella pubblicazione si menziona l'impugnabilita' giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob danno adeguata e tempestiva notizia dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa a margine della pubblicazione. 2. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio o ne differiscono la pubblicazione, quando quella ordinaria:
  • a)abbia ad oggetto dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
  • b)possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
  • c)possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. 3. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicita' del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dal comma 2 siano ritenute insufficienti ad assicurare che la stabilita' dei mercati finanziari non sia messa a rischio ovvero ad assicurare la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza.»;
  • hh)all'articolo 195-ter, comma 1, le parole: «,194-quater e 194-septies,» sono sostituite dalle seguenti: «e194-bis.1»;
  • ii)all'articolo 195-quater:
  • 1)il comma 2 e' abrogato;
  • 2)al comma 4, le parole: «e196-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e 196-sexies»;
  • ll)all'articolo 196, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 195, comma 7.»;
  • mm)l'articolo 196-bis e' abrogato.

Testo vigente dal 23 luglio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-25;128~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari