Salvo quanto previsto dagli articoli 39 e 46, il Ministero ingiunge all'operatore economico interessato di porre fine, entro il termine perentorio di sei mesi, alla situazione di non conformita' quando, all'esito dei controlli di cui all'articolo 39, comma 2, verifica che:

  • a)la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 20 del presente decreto;
  • b)la marcatura CE non e' stata apposta secondo le prescrizioni dell'articolo 20, comma 1, del presente decreto;
  • c)il numero di identificazione dell'organismo notificato, quando si applica la procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV, e' stato apposto in violazione dell'articolo 20 o non e' stato apposto;
  • d)non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
  • e)non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;
  • f)la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
  • g)le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6 o 7, e 12, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
  • i)non sono soddisfatti i requisiti in materia di identificazione degli operatori economici di cui all'articolo 15;
  • m)l'apparecchiatura radio non e' conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto;
  • n)per l'apparecchiatura radio non e' stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17;
  • o)l'apparecchiatura non e' costruita in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato Membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100

1

con decorrenza dal 28 dicembre 2024

Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".

Testo vigente dal 11 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 2016 al 11 luglio 2024. 38 parole tolte in 3 capoversi.

tolto: h) l'apparecchiatura radio non e' corredata delle informazioni relative all'uso previsto dell'apparecchiatura radio, della dichiarazione di conformita' UE o delle restrizioni d'uso rispettivamente di cui all'articolo 10, commi 8, 9 e 10;

i) non sono soddisfatti i requisiti in materia di identificazione degli operatori economici di cui all'articolo 15tolto: ;

tolto: l) e' stato violato l'articolo 5;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100

    Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128~art43 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari