Art. 15 — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 5, le parole: «e agli articoli 3, comma 1, 3 e 4», sono sostituite dalle seguenti: «e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4»;
  • b)al comma 11, le parole: «regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400», sono sostituite dalle seguenti: «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza»;
  • c)dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso interno presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Fermo restando quando previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;
  • d)al comma 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico.».

Testo vigente dal 2 novembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126~art15 · fonte del testo

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