Art. 4 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338
Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 19:
- 1)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore centrale di sanita';
- 2)la lettera c) e' abrogata;
- b)all'articolo 20, lettera b), le parole: «i medici e» e le parole «i medici veterinari e» sono soppresse, e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della direzione centrale di sanita'.». La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 4» e dalla «TABELLA 5», allegate al presente decreto.
Testo vigente dal 2 novembre 2018
