Art. 18 — Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

All'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, secondo paragrafo, dopo le parole: «con piu' di diciotto anni» sono inserite le seguenti: «ovvero del vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con piu' di ventitre' anni»;
  • b)al comma 4, la parola: «1820-bis,» e' soppressa;
  • c)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018 che, all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianita' di servizio superiore a tredici anni e inferiore a diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel livello retributivo di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con piu' di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale»;
  • d)al comma 21, le parole: «apicale del ruolo di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza»;
  • e)al comma 26, le parole: «di cui all'articolo 1084», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 920, comma 1, e 1084»;
  • f)dopo il comma 27, e' aggiunto il seguente: «27-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' dell'Arma dei carabinieri, le promozioni eventualmente conferite per effetto dell'articolo 1089, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nelle dotazioni organiche del grado in cui deve essere effettuata la promozione.»;
  • g)al comma 30, lettera d), dopo la parola «articoli» e' inserita la seguente: «11,».

Testo vigente dal 2 novembre 2018

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126~art18 · fonte del testo

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