Art. 13 — Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 7, comma 6:
  • 1)le parole: «e' ammesso a partecipare il personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «e' ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo degli ispettori,»;
  • 2)prima delle parole: «e' riservato ai sostituti commissari» sono inserite le seguenti: «del contingente del ruolo degli ispettori »;
  • b)all'articolo 7, comma 7, le parole «, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,» sono soppresse;
  • c)all'articolo 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo»;
  • d)all'articolo 15:
  • 1)al comma 1, le parole: «, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacita'» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa»;
  • 2)al comma 3, le parole: «non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti».

Testo vigente dal 2 novembre 2018

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126~art13 · fonte del testo

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