Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 25 e 26 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate avrebbero carattere innovativo e non sarebbero delle semplici integrazioni e correzioni del testo originario. Invero, le ricorrenti, nel dolersi di un eccesso di delega per la presunta carica "innovativa" del d.lgs. n. 157 del 2006 rispetto al precedente d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel senso di una riduzione delle attribuzioni regionali, non indicano, in modo puntuale ed argomentato, rispetto a quali specifici principi e criteri direttivi della delega del 2002 le norme denunciate si porrebbero in contrasto. - Sulla modalità di prospettazione di questioni di legittimità costituzionale di decreto correttivo e integrativo, v. citata sentenza n. 206/2001.
Art. 1 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio · Art. 5 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.