Art. 10
Responsabilita' e sanzioni La responsabilita' di garantire che le informazioni richieste dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano fornite in conformita' a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori delle societa' tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalita' e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea. Per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, commi 1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 150.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 2.500.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 26-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non possono eccedere per le societa' di revisione euro 125.000 e per i revisori della sostenibilita' euro 50.000. Quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', si applica quanto previsto dall'articolo 193, comma 1, lettere a) e b) e comma 1.1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 58 del 1998. Ai fini della determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'articolo 26-quater, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi dell'articolo 194-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, la Consob tiene conto di almeno una delle seguenti circostanze:
- a)delle procedure adottate dall'organo amministrativo della societa' per la redazione della rendicontazione di sostenibilita' in conformita' con il presente decreto, anche alla luce delle eventuali linee guida o indicazioni fornite dalle Autorita', nazionali ed europee, relativamente all'informativa di sostenibilita';
- b)della violazione degli obblighi del presente decreto se connessa all'omissione o alla comunicazione di informazioni da parte delle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa societa'.
Testo vigente dal 10 settembre 2024
