Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono inseriti i seguenti: "Art. 17-bis. - 1. La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello. All'imputato e', tuttavia, data facolta' di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione del giudizio di secondo grado nell'altra lingua. Ove appellante sia l'imputato, la relativa facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, con dichiarazione esplicita sottoscritta personalmente dall'imputato nell'atto di appello o stesa in calce al medesimo; in tal caso lo stesso atto di appello dovra' essere redatto nella nuova lingua scelta. In caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero, la medesima facolta' deve essere esercitata dall'imputato, a pena di decadenza, non oltre l'apertura del dibattimento di appello, con dichiarazione esplicita resa alla Corte personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore. Non sono ammessi atti equipollenti. 2. L'ottenuta variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti gia' formati. 3. L'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo. Art. 17-ter. - 1. Le disposizioni degli articoli 14 e seguenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rimessione disciplinati dagli articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale. Art. 17-quater. - 1. Il procedimento di esecuzione si svolge nell'ultima lingua del processo di merito conclusosi con sentenza, passata in giudicato. Nei procedimenti di esecuzione che si svolgono nella provincia di Bolzano, anche se a seguito di sentenze passate in giudicato emesse da autorita' giudiziarie fuori dalla regione Trentino-Alto Adige, si applicano gli articoli 14 e seguenti in quanto applicabili. 2. Il condannato puo' chiedere di essere sentito, nei casi previsti dalla legge, nella lingua materna, se diversa da quella del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo. 3. Al condannato cui siano stati consegnati l'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale nella lingua di cui al comma 1 e che si professi di madrelingua diversa e' in ogni caso riconosciuta la facolta' di richiedere al pubblico ministero, senza formalita', la traduzione degli atti in tal ultima lingua, senza che cio' comporti la sospensione del termine utile per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione.".

Testo vigente dal 14 luglio 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283~art5 · fonte del testo

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