L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - 1. Il pubblico ministero dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato e' attribuito nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 14. 2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtu' della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facolta' di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra lingua. 3. Il pubblico ministero, quando procede all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilita' di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua lingua materna. Qualora la persona interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovra' essere usata nell'ulteriore corso del procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti. 4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento.".

Testo vigente dal 14 luglio 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 337/2006

    Questione infondata
    19 ottobre 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, come modificati dagli artt. 2 e 4 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, contestati, in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione, là dove rimettono alla volontà dell'imputato la scelta della lingua del processo, senza tenere conto del gruppo linguistico cui l'imputato stesso appartiene. Ed invero, il d.P.R. n. 574 del 1988 pone la tutela dell'imputato al centro della disciplina dell'uso della lingua nel processo penale e gli consente di scegliere la lingua anche in rapporto alle esigenze della propria difesa tecnica: in particolare, la facoltà di optare per una lingua diversa da quella materna raccorda la tutela dell'imputato, quale appartenente alla minoranza linguistica, alla garanzia prevista dall'art. 24 Cost., poiché la tutela delle minoranze linguistiche ed il diritto di difesa nel processo interferiscono tra loro, ma non coincidono né si sovrappongono. Pertanto, le norme censurate realizzano un ragionevole bilanciamento dei principi espressi negli artt. 6 e 24 Cost. Quanto alla ritenuta violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, va ricordato che detto principio può essere invocato solo con riferimento all'organizzazione degli uffici giudiziari, mentre non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale. - Sulla tutela delle minoranze linguistiche, v. citata sentenza n. 16/1995. - Sui rapporti di interferenza tra tutela delle minoranze linguistiche ed il diritto di difesa nel processo, v. citate sentenze n. 62/1992, n. 271/1994, n. 15/1996. - Sul fatto che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale, v. citate sentenza n. 174/2005 e ordinanze n. 44/2006, n. 122/2005, n. 275/2004.

    Art. 2 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige · Art. 4 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige · Art. 6 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283~art2 · fonte del testo

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