Art. 12 — Organo competente a decidere l'istanza
Salvo quanto previsto dall'articolo 8, la domanda di ammissione al patrocinio e' accolta o respinta dall'autorita' competente dello Stato ove pende il processo. Per i giudizi pendenti sul territorio nazionale e' competente il consiglio dell'ordine degli avvocati individuato ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Testo vigente dal 1 luglio 2005
